Riforme del Governo Meloni

Referendum Riforma della Giustizia: si vota il 22 e 23 marzo

Pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio per indire il referendum sulla riforma della giustizia.

In particolre, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento  giurisdizionale  e  di  istituzione  della Corte disciplinare"  approvato  dal  Parlamento  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».
I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22  marzo e lunedi' 23 marzo 2026. 

Il referendum confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione. 

La legge entrarà in vigore solo se confermata dal voto popolare.

A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.

Il Ministero dell'Interno ha aggiornato la propria pagina indicando che "i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."

Referendum per la Riforma della Giustizia

La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre. 

La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni. 

Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.

Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi. 

Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Preseidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.

Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. 

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Referendum 2026: il vote dei residenti all’estero

Come evidenzia il comunicato pubblicato dal Ministero dell'Interno, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.

Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il 24 gennaio scorso, preferibilmente utilizzando il modello pubblicato sul sito della Prefettura, da fare pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore.

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale o referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

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