scadenza del 20 Agosto 2026
SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
- F24EP (codice tributo 620E)
- e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
- 621E (per l'F24Ep) e
- 6041 (per l'F24 "ordinario").
N.B. A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), sono escluse dallo Split payment (decisione del Consiglio dell'Ue n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 188 del 27 luglio).
Ricordiamo inoltre che lo split payment è stato prorogato al 30 giugno 2029. La misura trova fondamento nella proposta di decisione adottata dalla Commissione UE il 17 giugno 2026 (n. 2026/0146), confermata dalla pubblicazione in GU dell'Unione europea della Decisione UE 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026. L'autorizzazione opera con decorrenza dal 1° luglio 2026, garantendo continuità applicativa rispetto al precedente termine, in scadenza il 30 giugno 2026. La conferma era arrivata anche dal MEF, prima della pubblicazione ufficiale, in risposta a due Question time (nn. 5-05501 e 5-05506).